Attestato di prestazione energetica (APE)
Svolgiamo Attestati di Prestazione Energetica per tutte le tipologie di unità immobiliari. Il sopralluogo è gratuito, i nostri prezzi sono competitivi ed i tempi di elaborazione rapidi.
Sostenibilità ambientale
Per ogni tipo di intervento potrai contare su un approccio ecosostenibile e a basso consumo energetico. Un’accurata analisi dell’efficienza energetica di un immobile può portare a un notevole taglio dei costi e dei consumi oltre che a una riduzione dell’impatto ambientale.
Detrazioni fiscali
Grazie a un costante aggiornamento sulle normative vigenti, sappiamo guidarti nel complesso campo degli incentivi fiscali, oltre ad occuparci interamente della gestione delle pratiche edilizie ed ENEA.
Bonus Casa
L’ecobonus al 50% consiste in un’agevolazione fiscale sul IRPEF o sull’IRES per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari.
Soggetti beneficiari
In particolare sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
-
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- chi detiene l’immobile in comodato
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Inteventi ammessi
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.
Limiti di spesa
- € 60.000 per i serramenti e le schermature solari
- € 30.000 per gli impianti di riscaldamento
Ecobonus 2021
L’ecobonus al 65% consiste in un’agevolazione fiscale sul IRPEF o sull’IRES per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari (intero edificio e parti comuni).
Soggetti beneficiari
In particolare sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
-
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- chi detiene l’immobile in comodato
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Interventi ammessi
- serramenti e schermature solari sostituiti per tutte le unità immobiliari del condominio
- caldaie a condensazione di classe A (impianti centralizzati o autonomi in tutte le unità immobiliari)
- caldaie a condensazione in calsse A con sistema di termoregolazione evoluto (singole unità immobiliari)
- riqualificazione globale dell’edificio
- generatori di aria calda a condensazione
- pompe di calore
- scaldacqua a PDC
- coibentazione involucro
- pannelli solari
- generatori ibridi
- sistemi di building automation
- microgeneratori
Limiti di spesa
- € 60.000 per serramenti e schermature solari
- € 60.000 per pannelli solari
- €30.000 per gli impianti di riscaldamento
- € 10.000 per la riqualificazione energetica degli edifici e microcogenerazione
L’ecobonus al 70%-75% consiste in un’agevolazione fiscale sull’IRPEF o sull’IRES per le spese sostenute per Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione al 70%) e che conseguano almeno la qualità media dell’involucro (detrazione al 75%).
Soggetti beneficiari
In particolare sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
-
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- chi detiene l’immobile in comodato
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Interventi ammessi
- interventi su parti comuni dei condomini
- coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente (+ qualità media dell’involucro per la detrazione al 75%)
Limite di spesa
€ 40.000 per ogni unità immobiliare
L’ecobonus all’80%-85% consiste in un’agevolazione fiscale sul IRPEF o sull’IRES per le spese sostenute per interventi di isolamento termico su parti comuni dell’edificio e che portino a un miglioramento di una classe di rischio sismico (detrazione all’80%) o di almeno due classi (detrazione all’85%) .
Soggetti beneficiari
In particolare sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
-
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- chi detiene l’immobile in comodato
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Interventi ammessi
- interventi su parti comuni dei condomini
- coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente
- interventi antisismici che pertano al miglioramento di una classe di rischio sismico (2 classi per la detrazione all’85%)
- spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento pavimenti, ecc.) e straordinaria necessarie al completamento dell’opera
Limite di spesa
€ 136.000 per ogni unità abitativa
Bonus facciate
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Soggetti beneficiari
In particolare sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
-
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, purché sostengano le spese
- chi detiene l’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato
- i conviventi di fatto
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Interventi ammessi
- Facciate esterne di immobili situati in zona catastale A o B
- Rifacimento intonaco
- Verniciatura
- Balconi
- Ornamenti e fregi
- Pulitura e tinteggiatura esterna
- Cppotto esterno limitatamente alle strutture verticali
Limite di spesa
Non sono previsti limiti di spesa.
Superbonus
Il Superbonus è un’agevolazione prevista nel Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Soggetti beneficiari
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che posseggono o detengono l’immobile oggetto di intervento
- condomini
- Istituti autonomi case popolari (ICAP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- ONLUS e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche
Interventi ammessi
L’accesso al SUPERBONUS del 110% è subordinato al miglioramento della prestazione energetica dell’edificio di almeno due classi o al raggiungimento della classe più elevata ed alla realizzazione di almeno uno degli interventi TRAINANTI.
Il Decreto Rilancio distingue due tipi di interventi: trainanti ed abbinati
Interventi trainanti
- Isolamento termico degli involucri edilizi con incidenza di oltre il 25% della superficie dell’edificio;
- Sostituzione impianto di climatizzazione invernale con impianti centralizzati su edifici condominiali;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale negli edifici unifamiliari;
Interventi abbinati
Sono quegli interventi che possono beneficiare del superbonus al 110% se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
- Sostituzione infissi
- Schermature solari (anche automatizzate);
- Impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- Colonnine di ricarica per i veicoli elettrici
- Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art.14 del DL 63/2013
Limite di spesa
Per gli interventi di isolamento termico:
- € 50.000 per edifici unifamiliari
- € 40.000 per condomini da 2 a 8 unità immobiliari
- € 30.000 per condomini con più di 8 unità immobiliari
Per gli interventi sull’impianto di riscaldamento:
- € 30.000 per edifici unifamiliari
- € 20.000 per condomini da 2 a 8 unità immobiliari
- € 10.000 per condomini con più di 8 unità immobiliari
Il Supersismabonus è una maxi agevolazione fiscale che permette di effettuare interventi per lavori di messa in sicurezza e consolidamento strutturale in zona sismica 1,2 e 3, detraendo il 110% delle spese in cinque quote annuali e migliorando il valore e le condizioni di detraibilità delle spese rispetto al Sismabonus.
Soggetti beneficiari
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che posseggono o detengono l’immobile oggetto di intervento
- condomini
- Istituti autonomi case popolari (ICAP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- ONLUS e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche
Interventi trainanti
- Interventi antisismici e di riduzione del rischio sisico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, d.l. n. 63/2013
Interventi abbinati
Sono quegli interventi che possono beneficiare del supersismabonus al 110% se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
- Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
Altre detrazioni
Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).
Hanno diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’ecobonus al 65% consiste in un’agevolazione fiscale sul IRPEF o sull’IRES per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari (intero edificio e parti comuni).
Soggetti beneficiari
In particolare sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
-
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- chi detiene l’immobile in comodato
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Interventi ammessi
- serramenti e schermature solari sostituiti per tutte le unità immobiliari del condominio
- caldaie a condensazione di classe A (impianti centralizzati o autonomi in tutte le unità immobiliari)
- caldaie a condensazione in calsse A con sistema di termoregolazione evoluto (singole unità immobiliari)
- riqualificazione globale dell’edificio
- generatori di aria calda a condensazione
- pompe di calore
- scaldacqua a PDC
- coibentazione involucro
- pannelli solari
- generatori ibridi
- sistemi di building automation
- microgeneratori
Limiti di spesa
- € 60.000 per serramenti e schermature solari
- € 60.000 per pannelli solari
- €30.000 per gli impianti di riscaldamento
- € 10.000 per la riqualificazione energetica degli edifici e microcogenerazione
Con il bonus idrico viene previsto un contributo di 1.000 euro per la sostituzione di sanitari e rubinetti con nuovi apparecchi con limitazione del flusso d’acqua.
I beneficiari possono utilizzare il bonus entro il 31 dicembre 2021 per le seguenti spese:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus prevede la detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per l’installazione di infrastrutture di ricarica per auto elettriche. La detrazione sale al 110% se l’installazione è eseguita nell’ambito di un intervento trainante per il Superbonus.
Per poter accedere al bonus, i punti di ricarica devono essere di potenza standard e non di accesso al pubblico. In pratica, quindi, sono agevolate solo le installazioni presso le private abitazioni e i condomìni e non le infrastrutture di carattere commerciale.
Con questa agevolazione è possibile detrarre dall’IRPEF le seguenti spese:
- acquisto di infrastrutture di ricarica di auto elettriche e loro installazione
- costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.
Il valore in Kw della potenza addizionale è arrotondato al numero intero più vicino.
Il tetto massimo su cui è possibile applicare la detrazione del 50% è pari a una spesa di 3.000 euro. La detrazione si ripartisce in 10 anni, in rate di uguale importo.